In Italia è legale l’uso dello spray al peperoncino ?
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E’ legale in italia l’uso dello spray al peperoncino ?
Descrizione
E’ legale in italia l’uso della bomboletta spray al peperoncino irritante ?
Il tema di Legittima Difesa è sempre più sentito, sia all’interno delle nostre case, che nelle strade. Come puo’ difendersi una giovane ragazza/o, che torna tardi a casa la sera? Se il porto d’armi in italia non è consentito a tutti ed è illegale uscire con coltelli o altri oggetti contundenti (considerati armi improprie ) non resta che la bomboletta spray al peperoncino.
Il suo uso è legittimo, secondo una recente sentenza della cassazione, solo a condizione che rispetti due punti di cui parleremo.
In generale possiamo dire che il cosidetto spray al peperoncino è legale solo se si tratta di una delle confezioni che rispetta i parametri, le caratteristiche e i limiti di sostanza urticante stabiliti con l’apposito decreto ministeriale Tali requisiti sono :
A) contenere una miscela di principio attivo non superiore a 20 ml
B) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 %
C) la miscela erogata non può contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, o aggressivi chimici.
D) deve essere sigillata alla vendita e munita di sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale.
E) avere una gettata utile non superiore a 3 mt
Ovviamente chi acquista una bomboletta spray al peperoncino per difesa dovra’ essere maggiorenne.
Secondo la Corte due sono le condizioni per portare con se, fuori di casa la bomboletta al peperoncino
1) la conformita e le caratteristiche tecniche di cui citate sopra articolo 1 comma 1 del DM 12 maggio 2011 n. 103
2) l’utilizzo deve essere finalizzato esclusivamente all’autodifesa personale (ossia alla legittima difesa). chi invece utilizza lo spray come mezzo di aggressione è soggetto alla normativa in tema di armi e a tutte le conseguenze penali che da ciò derivano quale ad esempio, l’applicazione dell’aggravante al reato di lesioni personali e uso di armi improprie.
Secondo la sentenza in commento è consentito il porto giustificato da esigenze di autodifesa .
[1] Cass. sent. n. 10889/2017 del 06.03.2017
[2] Arti 1 , comma 1, del D.M 12 maggio 2011 n. 103.